PER QUALI IMMOBILI SI PAGA:
• FABBRICATI
Il FABBRICATO è l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano; si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
• AREE FABBRICABILI
L’AREA FABBRICABILE è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. L’imponibile è dato dal valore venale in comune commercio al 1°gennaio dell’anno di imposizione. E’ possibile consultare sul sito internet del Comune i valori minimi di riferimento per ogni singola area.
• ABITAZIONI PRINCIPALI in categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile) - A/8 (abitazioni in ville) - A/9 (castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico) e relative pertinenze.
Per abitazione principale s’intende l’immobile iscritto o iscrivibile al Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suddette.
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO: la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia , torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,54% - Art. 1, comma 743 Legge 234/2001).
Il contribuente per beneficiare della riduzione, dovrà presentare la relativa dichiarazione IMU
AGEVOLAZIONE COMODATI (art. 1 comma 10 L. 208/2015)
La legge n. 208/2015 all’art. 1 comma 10 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in primo grado (genitori/figli), qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
• Il comodante (soggetto che concede l’immobile) deve possedere in Italia la sola unità abitativa concessa in comodato e al massimo una ulteriore unità abitativa, adibita a propria abitazione principale, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
• Il comodante deve essere residente e dimorare abitualmente nel medesimo comune in cui si trova il fabbricato concesso in comodato
• Utilizzo a titolo di abitazione principale da parte del comodatario (ossia con residenza anagrafica e dimora abituale);
• Il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto.
Coloro che si sono avvalsi dell’agevolazione statale nell’anno 2021, qualora non avessero già provveduto, devono attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2022. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell’imposta.
E’ comunque possibile applicare l’aliquota ridotta pari al 7,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori /figli) anche se non sono in possesso del contratto registrato, in questo caso NON è POSSIBILE applicare la riduzione del 50% della base imponibile.
IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CONDOVE E’ C955