IMU - Imposta Municipale Unica


  
 

PER QUALI IMMOBILI SI PAGA:
• FABBRICATI
Il FABBRICATO è l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano; si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

• AREE FABBRICABILI
L’AREA FABBRICABILE è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. L’imponibile è dato dal valore venale in comune commercio al 1°gennaio dell’anno di imposizione. E’ possibile consultare sul sito internet del Comune i valori minimi di riferimento per ogni singola area.

• ABITAZIONI PRINCIPALI in categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile) - A/8 (abitazioni in ville) - A/9 (castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico) e relative pertinenze. 
 
Per abitazione principale s’intende l’immobile iscritto o iscrivibile al Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suddette.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO: la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia , torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,54% - Art. 1, comma 743 Legge 234/2001).
Il contribuente per beneficiare della riduzione, dovrà presentare la relativa dichiarazione IMU

AGEVOLAZIONE COMODATI (art. 1 comma 10 L. 208/2015)
La legge n. 208/2015 all’art. 1 comma 10 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in primo grado (genitori/figli), qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

• Il comodante (soggetto che concede l’immobile) deve possedere in Italia la sola unità abitativa concessa in comodato e al massimo una ulteriore unità abitativa, adibita a propria abitazione principale, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
• Il comodante deve essere residente e dimorare abitualmente nel medesimo comune in cui si trova il fabbricato concesso in comodato
• Utilizzo a titolo di abitazione principale da parte del comodatario (ossia con residenza anagrafica e dimora abituale);
• Il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto.
Coloro che si sono avvalsi dell’agevolazione statale nell’anno 2021, qualora non avessero già provveduto, devono attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2022. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell’imposta.

E’ comunque possibile applicare l’aliquota ridotta pari al 7,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori /figli) anche se non sono in possesso del contratto registrato, in questo caso NON è POSSIBILE applicare la riduzione del 50% della base imponibile.

IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CONDOVE E’ C955

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti :

Soggetto attivo
Soggetto passivo
Presupposto dell’imposta ed esclusioni
Definizione di fabbricato, aree fabbricabile e terreno agricolo
Abitazione principale e pertinenze
Base imponibile
Determinazione delle aliquote
Detrazioni dell’imposta sull’abitazione principale
Fabbricati  di interesse storico , inagibili ed inabitabili
Versamenti
Esenzioni
Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni
Rimborsi e compensazioni
Funzionario responsabile del tributo 

      

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.
Con il decreto legge 193/2016 è stato rimosso il divieto di pagamento in contanti degli F24 per gli importi compresi tra 1000 euro e 2999 in caso di non titolari di partita Iva. Al di sopra di tale soglia, invece, resta il divieto di pagamento per tutti.

  

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
 

Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,24% (incremento di competenza del Comune).

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"

La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.

   

SCADENZE DI VERSAMENTOEntro il 17 GIUGNO 2024 versamento in acconto.Entro il 16 DICEMBRE 2024 il versamento a saldo.E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno 2024

• con il modello F24 presso gli uffici postali o bancari.• per i residenti all'estero, che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune utilizzando il seguente codice IBAN: IT49 C030 6930 1301 0000 0046 029 BIC: BCITITMM (nella causale indicare: codice fiscale o partita IVA del contribuente, indicazione dell'imposta versata -IMU, l'anno di riferimento -2023, indicare se si tratta di "Acconto" o "Saldo" e il codice tributo)

Il contribuente è esonerato dal versamento qualora l’imposta totalmente dovuta per l’anno in corso sia uguale o inferiore a Euro 12,00.

    

Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.

Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.

Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.
 
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.